PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuove procedure di registrazione dei veicoli e dei ciclomotori).

      1. Le funzioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, nonché di registrazione dei ciclomotori, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono trasferite all'Automobile club d'Italia (ACI). Ai relativi adempimenti l'ACI provvede per il tramite degli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (PRA), anche avvalendosi degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, collegati in via telematica al proprio sistema informativo ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      2. La carta di circolazione e il certificato di proprietà, previsti dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sono sostituiti dalla carta del veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 febbraio 2000, recante attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000.
      3. Gli emolumenti e i diritti già dovuti al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui al comma 1, rimangono acquisiti all'erario nella misura del 50 per cento e, per la restante quota, sono attribuiti all'ACI.
      4. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con

 

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decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito l'ACI.

Art. 2.
(Abrogazioni).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1, fatte salve le norme riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 97, commi 1, 2, 3 e 4;

          e) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          f) articolo 103, comma 1, secondo periodo;

          g) articolo 225, comma 1, lettera b);

          h) articolo 226, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

      2. Nel citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative vigenti, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo»,.